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Attenzione comunque perché in questo caso non si tratta di una scelta unilaterale, ma una soluzione che vede come attori importantiil lavoratore, l’Azienda affiancata dai sindacati e l’INPS. Vediamo come.
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Quando un’Azienda – che abbia un numero di dipendenti superiore a 15 unità - si trova in un momento di crisi dovuta, ad esempio, ad un eccesso di forza-lavoro rispetto alla sua capacità di produrre reddito o anche ad un invecchiamento della stessa forza-lavoro che impone una ringiovanimento dell’organizzazione, può far ricorso, appunto allo strumento dell’isopensione.
Il ‘progetto’dovrà essere sostenuto da uno specifico accordo stipulato con le organizzazioni sindacali interne e successivamente approvato dall’INPS che dovrà verificare l’esistenza dei presupposti oggettivi sui quali si basa la ‘proposta’: composizioni numerica dell’organico, situazione contributiva di ciascuno dei lavoratori interessati, e non solo.
Una volta che l’INPS avrà comunicato la sua approvazione, l’Azienda può dar corso al ‘Progetto’ che prevede la fuoriuscita dei lavoratori nei tempie con le modalità tempi prestabilite. E’ importante ricordare che il lavoratore NON è obbligato ad aderire a quello che viene definito “uno scivolo pensionistico”.
La differenza è data dall’incidenza dellac.d. contribuzione correlata ovvero quell’importo che è ad esclusivo carico dell’Azienda quale contribuzione figurativa. Spetta all’Azienda l’onere di effettuare i calcoli, non semplicissimi, per determinare la retribuzione media mensile sulla quale saranno commisurati i contributi da versare, ma l’INPS dovrà validare questo calcolo onde evitare ‘errori’ che penalizzerebbero il lavoratore. Di tale importo (icontributi figurativi versati dall’Azienda) ne beneficerà il lavoratore al termine del periodo c.d. di scivolo. Da allora in poi, infatti, l’INPS effettuerà il ricalcolo contributivo complessivo per modificare, aumentandola, la pensione.
Tutto quanto sopra riportato ha lo scopo di dare un indirizzo di scelta a colui che fosse interessato all’isopensione, ma non rappresenta necessariamente tutto quanto ci sarebbe da dire su questo interessantissimo ‘strumento’ (per esempio la mancata perequazione automatica della pensione) per cui – per completezza - si rimanda alle Leggi ed alle circolari INPS per definitiva completezza.
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